ABF condanna la banca: risarcimento per furto d’identità

Un consumatore scopre che ignoti, impiegando documenti falsi e un selfie, hanno aperto online un conto corrente a suo nome, poi utilizzato per far transitare denaro di provenienza illecita. L’uomo subisce un procedimento penale (archiviato solo nell’aprile 2022), spese legali e un serio danno reputazionale. Davanti all’Arbitro Bancario Finanziario chiede 35.000 € per danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre a 1.500 € di spese.
La posizione dell’intermediario
La banca sostiene di aver rispettato le cautele rafforzate previste dal d.lgs. 231/2007 per l’identificazione a distanza (documento valido, selfie in tempo reale, verifica biometrica, controlli antifrode, firma elettronica semplice) e chiede il rigetto del ricorso.
La questione di competenza
Il Collegio di Milano rimette il caso al Collegio di Coordinamento per chiarire se, in mancanza di un vero contratto, la vittima possa comunque considerarsi “cliente” ai sensi dell’art. 128-bis TUB. Il Coordinamento ravvisa un contatto sociale qualificato: gli obblighi di adeguata verifica tutelano anche chi rischia una frode d’identità, quindi l’ABF è competente.
Il principio espresso
La controversia rientra nella competenza dell’ABF quando la vittima di furto d’identità chiede il risarcimento dei danni subiti per l’apertura di un conto fittizio: la banca risponde dei controlli antiriciclaggio inadeguati.
Decisione sul merito
Accertata la violazione degli obblighi di controllo (il selfie mostrava un volto manifestamente diverso dal documento e non furono effettuate verifiche supplementari), il Collegio accoglie parzialmente il ricorso:
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respinge il danno patrimoniale, non provato;
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riconosce 5.000 € per danno non patrimoniale (stress e lesione reputazionale);
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dispone il rimborso al ricorrente dei 20 € di contributo procedurale e pone a carico della banca il contributo ABF di 200 €.
Implicazioni pratiche
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Giurisdizione estesa: le vittime di furti d’identità possono rivolgersi all’ABF anche senza un contratto effettivamente stipulato.
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Verifiche rafforzate obbligatorie: nei processi di onboarding da remoto le banche devono adottare controlli biometrici realmente efficaci e usare procedure supplementari in caso di dubbi.
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Danni non patrimoniali risarcibili: stress e pregiudizio alla reputazione possono essere riconosciuti in via equitativa se adeguatamente motivati.
Conclusione
La decisione n. 6070 del 21 maggio 2024 rafforza la tutela degli utenti contro il furto d’identità: l’ABF può condannare l’intermediario a risarcire la vittima quando i controlli antiriciclaggio risultano inadeguati.
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Link alla decisione completa:
https://www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni/2024/05/Dec-20240521-6070.PDF