25/06/2025 in ABF

ABF: i buoni fruttiferi postali si prescrivono dalla data di scadenza, non dal 31 dicembre

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Una risparmiatrice chiede nel dicembre 2022 il rimborso di un buono fruttifero postale serie BA, sottoscritto il 12 ottobre 1998 e con scadenza naturale al 12 ottobre 2012. L’intermediario rifiuta il pagamento invocando la prescrizione decennale.

Le eccezioni dell’intermediario

  • Competenza temporale: il titolo risale a oltre sei anni prima.

  • Competenza per materia: i buoni sono emessi da Cassa Depositi e Prestiti.

  • Lite pendente: esisterebbe un giudizio ordinario sugli stessi fatti.

Il Collegio respinge tutte le eccezioni: l’ABF è competente sulle vicende esecutive dei contratti anche se stipulati oltre sei anni prima, purché non già decisi in tribunale.

Il principio espresso

Ai sensi dell’art. 8 D.M. 19 dicembre 2000, la prescrizione decennale decorre dal giorno successivo alla data di scadenza indicata sul titolo, non dal 31 dicembre dello stesso anno. Qui il termine è iniziato il 13 ottobre 2012 ed è scaduto il 13 ottobre 2022; la richiesta di rimborso presentata in dicembre è quindi tardiva. Eventuali reclami dopo la scadenza non interrompono la prescrizione.

Implicazioni pratiche

  • Controllare la data esatta stampata sul buono, non il fine anno solare.

  • Il termine di dieci anni decorre dal giorno successivo alla scadenza e non è prorogabile con interpretazioni analogiche.

  • Trascorso il termine, il diritto al rimborso si perde definitivamente.

Conclusione

La decisione n. 6196 del 24 maggio 2024 conferma che i buoni fruttiferi postali si prescrivono dieci anni dopo la data di scadenza impressa sul titolo.
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Link alla decisione completa:
https://www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni/2024/05/Dec-20240524-6196.PDF