ABF: trasparenza obbligatoria sulle polizze “perdita impiego” nei prestiti con cessione del quinto

Una lavoratrice aveva stipulato due finanziamenti – uno con cessione del quinto dello stipendio e uno con delegazione di pagamento – entrambi contenenti, all’art. 5, la previsione di un’assicurazione che avrebbe estinto il debito in caso di perdita del lavoro.
Accertata la sua inidoneità permanente al servizio pubblico, il rapporto di lavoro terminava il 1 novembre 2022. Il 21 dicembre 2022 la cliente comunicava all’intermediario la cessazione dell’impiego e chiedeva l’attivazione della polizza; il giorno seguente la banca negava la copertura. La ricorrente domandava quindi:
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estinzione totale del debito residuo;
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cessazione dei solleciti di pagamento;
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restituzione delle rate versate dopo la perdita del lavoro.
Le difese dell’intermediario
La banca eccepiva l’inammissibilità del ricorso (mancato reclamo preventivo) e sosteneva di aver stipulato, a proprio favore e a proprie spese, polizze “vita” e “impiego”; di aver trasmesso il conteggio estintivo; di aver concordato un piano di rientro poi pagato fino a maggio 2023; e che le somme incassate erano legittime.
La questione sottoposta al Collegio di Coordinamento
Il Collegio di Milano ha rimesso la causa al Coordinamento per stabilire se le polizze stipulate dall’intermediario – di cui non era disponibile il testo – soddisfassero l’obbligo di assicurare i rischi vita e impiego imposto dall’art. 54 D.P.R. 180/1950, distinguendo fra:
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polizze “perdite patrimoniali” a tutela del finanziatore;
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polizze “rischio impiego” a tutela del finanziato.
Il principio espresso
L’intermediario deve assistere il cliente nella stipulazione di una polizza che copra effettivamente il rischio di perdita dell’impiego, fornendo informazioni puntuali su: evento assicurato, premio, liberazione dal debito ed eventuale surroga dell’assicuratore. Anche se la polizza è stipulata a favore della banca, il cliente ha diritto a conoscere in modo completo quando e come la copertura si attiva.
Decisione sul merito
Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso:
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accerta il diritto della cliente a ricevere tutte le informazioni sulle polizze e un diniego motivato;
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dispone il rimborso del contributo procedurale di 20 € e pone a carico della banca 200 € di spese;
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respinge la richiesta di estinzione del debito e di restituzione delle rate, ritenendola inammissibile perché implicherebbe una pronuncia costitutiva non consentita all’ABF.
Implicazioni pratiche
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Garanzia adeguata obbligatoria: la polizza “perdita impiego” deve davvero proteggere il cliente, non solo la banca.
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Informazioni dettagliate: l’intermediario deve consegnare copia delle condizioni assicurative e spiegare con chiarezza i requisiti di attivazione.
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Tutela ABF per la trasparenza: il cliente può rivolgersi all’Arbitro per ottenere chiarezza e motivazioni sul mancato intervento della polizza.
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Possibile azione risarcitoria: resta aperta la strada a ulteriori azioni di responsabilità se il cliente dimostra un danno da carenza informativa.
Conclusione
La decisione n. 3576 del 20 marzo 2024 rafforza i doveri di trasparenza degli intermediari: nella cessione del quinto, la polizza “perdita impiego” è una garanzia essenziale che il cliente deve comprendere appieno.
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Link alla decisione completa:
https://www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni/2024/03/Dec-20240320-3576.PDF