Antiriciclaggio e titolare effettivo: la richiesta della banca è legittima

Un comitato non riconosciuto elegge un nuovo presidente il 28 settembre 2022. Il 5 ottobre il neo-legale rappresentante chiede in filiale il passaggio dei poteri di firma sul conto corrente dell’ente, consegnando statuto, atto costitutivo e comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Pochi giorni dopo la banca blocca la pratica e pretende ulteriori dati sul titolare effettivo tramite il Questionario di Adeguata Verifica (QAV). Non ricevendo spiegazioni, l’ente presenta reclamo e poi ricorso all’ABF, contestando l’illegittimità delle richieste e chiedendo di essere immediatamente abilitato a operare sul conto.
La posizione dell’intermediario
L’istituto difende la propria condotta: per associazioni e fondazioni devono essere indicati nel QAV, in modo cumulativo, fondatori, beneficiari individuabili, amministratori e direttori. Senza tali dati, il passaggio di firma non può essere completato.
La questione di coordinamento
Il Collegio territoriale rimette la controversia al Collegio di Coordinamento per due punti chiave:
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l’ABF è competente quando il ricorso riguarda il rispetto della normativa antiriciclaggio?
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la banca può legittimamente chiedere documenti aggiuntivi per identificare il titolare effettivo di un ente non riconosciuto?
Il principio espresso
La disciplina antiriciclaggio non sottrae la lite alla competenza dell’ABF se il cliente contesta la correttezza del comportamento contrattuale dell’intermediario. Nel merito, la richiesta documentale della banca – volta a identificare correttamente il titolare effettivo ai sensi dell’art. 20, comma 5, d.lgs. 231/2007 – è considerata ragionevole e non ostruzionistica.
Decisione sul merito
Il Collegio respinge il ricorso: l’istituto ha agito in conformità alle regole antiriciclaggio; finché l’ente non fornisce tutte le informazioni richieste sul titolare effettivo, la banca può sospendere il passaggio di firma.
Implicazioni pratiche
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ABF competente sull’AML “contrattuale”: l’Arbitro può valutare se la banca applichi la normativa antiriciclaggio con correttezza verso il cliente.
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Obblighi stringenti per enti non riconosciuti: fondatori, beneficiari e amministratori devono essere indicati come titolari effettivi.
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Documentazione completa prima di operare: senza i dati richiesti, la banca può legittimamente bloccare modifiche sui poteri di firma.
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Trasparenza reciproca: l’intermediario deve motivare le richieste; il cliente deve fornire tempestivamente le informazioni previste.
Conclusione
La decisione n. 11070 del 14 novembre 2023 conferma che, in tema di antiriciclaggio, l’ABF resta competente ma riconosce ampia discrezionalità all’intermediario nel richiedere documenti per individuare il titolare effettivo: senza quei dati, il passaggio di firma può essere lecitamente sospeso.
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Link alla decisione completa:
https://www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni/2023/11/Dec-20231114-11070.PDF