Ius variandi: ABF annulla il canone introdotto ex novo sul conto a zero

Nel febbraio 2013 un cliente apre un conto “Senza Opzione Assistenza in Filiale”, canone 0 € perché utilizza solo canali online; le operazioni in filiale restano a pagamento. La banca, con due proposte di modifica unilaterale (24 luglio 2019 e 21 marzo 2022), introduce e poi raddoppia un canone annuo (prima 12 €, poi 24 €). Il correntista ricorre all’ABF chiedendo di ripristinare il canone zero e di riavere quanto già addebitato.
La posizione dell’intermediario
L’istituto sostiene che il contratto prevedeva sin dall’origine un canone di 24 €, azzerato solo per chi rinunciava all’assistenza in filiale; l’aumento sarebbe quindi una legittima variazione di un costo già contemplato.
La questione di coordinamento
Divergenze fra Collegi territoriali spingono Milano a investire il Collegio di Coordinamento: la banca può usare l’art. 118 TUB per trasformare in oneroso un servizio che il contratto indicava a costo zero?
Il principio espresso
Se il costo è valorizzato a zero perché il relativo servizio non è prestato, sostituirlo con un importo positivo equivale a inserire una clausola nuova, vietata dall’art. 118 TUB: lo ius variandi consente solo di modificare oneri già esistenti, non di crearne di nuovi.
Decisione sul merito
Il Collegio accoglie il ricorso:
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dichiara inefficace il canone introdotto nel 2019 e nel 2022;
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ordina la restituzione di tutti gli importi già pagati;
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impone alla banca di rimborsare al cliente i 20 € di contributo procedurale e di versare 200 € alla Banca d’Italia.
Implicazioni pratiche
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Canone zero tutelato: se il contratto lo prevede perché manca un servizio, la banca non può trasformarlo in costo.
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Controllo sui PMU: i clienti devono verificare che le proposte di modifica riguardino solo oneri già presenti.
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Rimborsi possibili: le voci addebitate illegittimamente possono essere recuperate con reclamo o ricorso ABF.
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Giustificato motivo insufficiente: l’aumento dei costi generali (es. contributi FITD) non giustifica l’introduzione di un canone ex novo su servizi prima gratuiti.
Conclusione
La decisione n. 6781 del 3 luglio 2023 conferma che lo ius variandi non autorizza nuovi costi: un canone aggiunto dove prima c’era zero è nullo e va rimborsato.
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Link alla decisione completa:
https://www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni/2023/07/Dec-20230703-6781.PDF