Niente ricorso sui vizi genetici dei contratti se stipulati prima del limite temporale

Nel 2008 un consumatore sottoscrive un finanziamento da 18.650 € per l’acquisto di un’auto, con contestuale rilascio di una carta di credito revolving. Dal 2010 paga rate mensili di 80 € tramite addebito diretto e, il 5 febbraio 2024, calcola di aver versato circa 13.400 € tra quota capitale e interessi. Nella stessa data chiede copia del contratto della carta, ricevendone una versione illeggibile; sostiene quindi la nullità per difetto di forma scritta e domanda la restituzione di tutti gli interessi pagati.
La posizione dell’intermediario
La banca replica che:
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le condizioni della carta erano già contenute e firmate nel contratto di finanziamento del 2008;
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il cliente, usando la revolving e proponendo transazioni, ha riconosciuto l’esistenza del contratto;
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il ricorso è precluso dalla regola di competenza temporale dell’ABF, essendo il rapporto sorto oltre sei anni prima.
La questione di coordinamento
Il Collegio di Milano rimette la causa al Collegio di Coordinamento per chiarire se l’ABF possa esaminare vizi genetici (come la mancanza di forma scritta) di contratti stipulati prima del limite temporale fissato dalle Disposizioni Banca d’Italia (sei anni anteriori al ricorso).
Il principio espresso
«È inammissibile accertare, anche solo in via incidentale, il vizio genetico di un contratto concluso prima del limite di cognizione dell’ABF, anche se la controversia riguarda un rapporto tuttora in corso.»
Decisione sul merito
Poiché la richiesta di nullità coinvolge un contratto del 2008 (ben oltre il limite temporale), il Collegio dichiara inammissibile il ricorso: l’ABF non può pronunciarsi né sulla validità del contratto né sulla restituzione degli interessi.
Implicazioni pratiche
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Limite di sei anni rigido: l’ABF non esamina vizi originari di contratti anteriori, anche se producono effetti attuali.
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Strategia di tutela: chi vuole far valere la nullità di vecchi contratti deve ricorrere al giudice ordinario, non all’ABF.
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Documentazione da conservare: è fondamentale custodire i contratti di carte revolving e prestiti per difendersi entro i termini.
Conclusione
La decisione n. 11407 del 30 ottobre 2024 ribadisce che i vizi genetici dei contratti firmati prima del limite di competenza dell’ABF restano fuori dal suo giudizio.
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Link alla decisione completa:
https://www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni/2024/10/Dec-20241030-11407.PDF