Rimborso premi assicurativi, vale il criterio contrattuale solo se chiaro

Un cliente rimborsa in anticipo un prestito abbinato a polizza CPI e, dopo aver presentato reclamo per ottenere la restituzione della quota di premio non goduta, firma con la banca una quietanza transattiva: riceve una somma a titolo di “saldo e stralcio” e dichiara di non avere più nulla a pretendere. In seguito, però, propone ricorso all’ABF per ottenere l’integrale rimborso del premio secondo i criteri di legge.
Le difese dell’intermediario
La banca eccepisce:
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esistenza di un accordo transattivo valido sottoscritto dopo il reclamo;
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carenza di interesse ad agire del ricorrente;
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incompetenza dell’ABF a sindacare la correttezza del criterio di calcolo del rimborso assicurativo.
La questione di coordinamento
Il Collegio territoriale rimette la causa al Coordinamento per chiarire:
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se la quietanza firmata dopo il reclamo precluda ogni ulteriore pretesa;
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se l’ABF possa valutare la conformità a legge dei criteri contrattuali di rimborso del premio in caso di estinzione anticipata.
Il principio espresso
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Una rinuncia post-reclamo, che indica importi e contratto di riferimento, è valida e fa venir meno l’interesse ad agire.
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La verifica della congruità del criterio contrattuale di rimborso del premio assicurativo è materia assicurativa e sfugge alla competenza dell’ABF; l’Arbitro interviene solo quando il contratto è del tutto opaco e manca un criterio, applicando allora il rimborso pro rata temporis.
Decisione sul merito
Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile: l’accordo transattivo estingue la pretesa e, comunque, la valutazione tecnica del criterio di rimborso non rientra nei poteri dell’ABF.
Implicazioni pratiche
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Accordi post-reclamo: firmare una quietanza dopo il reclamo preclude futuri ricorsi sullo stesso oggetto.
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Competenza limitata: l’ABF non giudica la correttezza di criteri di rimborso esplicitamente previsti e spiegati nel contratto.
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Trasparenza decisiva: se manca un criterio chiaro, il rimborso deve avvenire pro rata temporis; altrimenti vale quanto pattuito.
Conclusione
La decisione n. 13169 del 20 dicembre 2024 ribadisce che una quietanza post-reclamo chiude definitivamente la controversia e che l’ABF non può sindacare criteri di rimborso assicurativo già definiti e comprensibili.
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Link alla decisione completa:
https://www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni/2024/12/Dec-20241220-13169.PDF