24/06/2025 in ABF

Rimborso premi assicurativi, vale il criterio contrattuale solo se chiaro

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Un cliente rimborsa in anticipo un prestito abbinato a polizza CPI e, dopo aver presentato reclamo per ottenere la restituzione della quota di premio non goduta, firma con la banca una quietanza transattiva: riceve una somma a titolo di “saldo e stralcio” e dichiara di non avere più nulla a pretendere. In seguito, però, propone ricorso all’ABF per ottenere l’integrale rimborso del premio secondo i criteri di legge.

Le difese dell’intermediario

La banca eccepisce:

  • esistenza di un accordo transattivo valido sottoscritto dopo il reclamo;

  • carenza di interesse ad agire del ricorrente;

  • incompetenza dell’ABF a sindacare la correttezza del criterio di calcolo del rimborso assicurativo.

La questione di coordinamento

Il Collegio territoriale rimette la causa al Coordinamento per chiarire:

  1. se la quietanza firmata dopo il reclamo precluda ogni ulteriore pretesa;

  2. se l’ABF possa valutare la conformità a legge dei criteri contrattuali di rimborso del premio in caso di estinzione anticipata.

Il principio espresso

  • Una rinuncia post-reclamo, che indica importi e contratto di riferimento, è valida e fa venir meno l’interesse ad agire.

  • La verifica della congruità del criterio contrattuale di rimborso del premio assicurativo è materia assicurativa e sfugge alla competenza dell’ABF; l’Arbitro interviene solo quando il contratto è del tutto opaco e manca un criterio, applicando allora il rimborso pro rata temporis.

Decisione sul merito

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile: l’accordo transattivo estingue la pretesa e, comunque, la valutazione tecnica del criterio di rimborso non rientra nei poteri dell’ABF.

Implicazioni pratiche

  • Accordi post-reclamo: firmare una quietanza dopo il reclamo preclude futuri ricorsi sullo stesso oggetto.

  • Competenza limitata: l’ABF non giudica la correttezza di criteri di rimborso esplicitamente previsti e spiegati nel contratto.

  • Trasparenza decisiva: se manca un criterio chiaro, il rimborso deve avvenire pro rata temporis; altrimenti vale quanto pattuito.

Conclusione

La decisione n. 13169 del 20 dicembre 2024 ribadisce che una quietanza post-reclamo chiude definitivamente la controversia e che l’ABF non può sindacare criteri di rimborso assicurativo già definiti e comprensibili.
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Link alla decisione completa:
https://www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni/2024/12/Dec-20241220-13169.PDF