SMS alert mancante: banca rimborsa 1.100 € per prelievi fraudolenti

L’11 luglio 2023 una correntista, tentando di prelevare 200 € allo sportello ATM, ottiene solo 70 € per “fondi insufficienti”. Verificando l’estratto conto, scopre cinque prelievi non autorizzati effettuati tra il 5 e il 29 giugno 2023 per un totale di 1.300 €. Denuncia subito l’accaduto, blocca la carta di debito e chiede il rimborso alla banca.
La posizione dell’intermediario
La banca sostiene che:
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la carta non è mai stata smarrita né clonata;
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i prelievi risultano correttamente autenticati con micro-chip e PIN;
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gli importi, eseguiti vicino al domicilio della cliente e sotto il limite di massimale, fanno pensare a un uso da parte di persone a lei vicine;
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pertanto va esclusa la propria responsabilità.
La questione di coordinamento
Il Collegio di Milano rimette la lite al Collegio di Coordinamento per stabilire se l’assenza del servizio SMS alert – che avrebbe potuto bloccare le operazioni successive alla prima – comporti comunque responsabilità dell’intermediario, pur non essendo provata la clonazione della carta.
Il principio espresso
La mancata attivazione, da parte della banca, del servizio SMS alert costituisce carenza organizzativa che viola gli obblighi di sicurezza previsti dal d.lgs. 11/2010: l’intermediario risponde dei prelievi successivi al primo anche quando non sia dimostrata la clonazione della carta.
Decisione sul merito
Il Collegio accerta:
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colpa della cliente per il primo prelievo (200 €), non evitabile dall’SMS alert;
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responsabilità della banca per i quattro prelievi successivi (1.100 €).
Dispone quindi il rimborso di 1.100 € oltre interessi legali dalla data del reclamo, più 20 € di contributo procedurale a carico dell’intermediario, che dovrà versare 200 € alla Banca d’Italia.
Implicazioni pratiche
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SMS alert obbligatorio: la banca deve attivarlo di default; assenza = carenza organizzativa.
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Ripartizione delle perdite: il cliente risponde solo dell’operazione iniziale se gravemente negligente; la banca dei pagamenti successivi che l’alert avrebbe impedito.
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Diligenza dell’utente: custodire carta e PIN e controllare spesso l’estratto conto resta essenziale.
Conclusione
La decisione n. 8672 del 23 luglio 2024 riconosce il diritto al rimborso quando l’intermediario non predispone strumenti di allerta idonei a limitare i danni da frode, anche se la carta non risulta clonata.
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Link alla decisione completa:
https://www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni/2024/07/Dec-20240723-8672.PDF