27/06/2025 in ABF

Trasferimento conto e titoli: penale esclusa se la richiesta non parte dalla banca ricevente

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Il 6 luglio 2022 un cliente invia con raccomandata alla propria banca la richiesta di trasferire il conto corrente e il deposito titoli verso un nuovo intermediario. Il passaggio si conclude tra il 22 e il 23 agosto 2022, oltre il termine di dodici giorni lavorativi previsto dal TUB. Il ricorrente reclama un indennizzo per ritardo.

La posizione dell’intermediario

La banca replica che:

  • la domanda è stata inoltrata direttamente al vecchio intermediario senza coinvolgere la banca di destinazione, quindi fuori dalla procedura di portabilità;

  • il conto è stato chiuso il 24 agosto 2022 e le spese di luglio (9,07 €) sono già state rimborsate;

  • nessun indennizzo è dovuto.

La questione di coordinamento

Il Collegio di Milano rimette il caso al Collegio di Coordinamento per chiarire se l’art. 126-septiesdecies, 2° comma, TUB (penale per ritardo) si applichi al trasferimento di un conto corrente bancario e quando decorra il termine di dodici giorni.

Il principio espresso

  1. Il conto corrente bancario è un «conto di pagamento» ai sensi dell’art. 126-decies TUB.

  2. La chiusura con trasferimento del saldo (e dei titoli) è un «servizio di trasferimento» soggetto al limite di dodici giorni lavorativi.

  3. Il termine decorre dalla ricezione, da parte della banca ricevente, dell’autorizzazione completa del cliente: se la richiesta parte invece dalla banca cedente, la procedura non si attiva e la penale non è dovuta.

Decisione sul merito

Poiché il cliente ha inviato il modulo solo alla banca d’origine, senza trasmetterlo all’intermediario di destinazione, la procedura PAD non è mai partita. Il Collegio quindi respinge il ricorso e nega l’indennizzo.

Implicazioni pratiche

  • Procedura corretta: l’autorizzazione va sempre consegnata alla banca ricevente, che avvia il trasferimento.

  • Penale condizionata: scatta solo se, dopo l’avvio regolare, la banca ritarda oltre dodici giorni lavorativi.

  • Possibile risarcimento equitativo: resta praticabile, in tribunale o all’ABF, la richiesta di un indennizzo se il ritardo causa un danno concreto.

Conclusione

La decisione n. 25 del 2 gennaio 2024 ribadisce che l’indennizzo per ritardo nel trasferimento di conto e titoli è dovuto solo quando la procedura parte dalla banca di destinazione; altrimenti il cliente non ha diritto alla penale.
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Link alla decisione completa:
https://www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni/2024/01/Dec-20240102-25.PDF