27/06/2025 in ABF

Trasferimento conto: niente penale se la procedura non segue la banca ricevente

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Il 10 giugno 2022 un correntista invia alla propria banca, via PEC, la richiesta di chiusura del conto corrente con trasferimento del saldo su un altro istituto. L’operazione si perfeziona solo il 6 ottobre 2022. Ritenendo violato il termine massimo di dodici giorni lavorativi previsto dall’art. 126 quinquiesdecies TUB, il cliente chiede all’intermediario 187 € di penale (40 € base più interessi) e un risarcimento simbolico di 50 €.

La posizione dell’intermediario

La banca replica che:

  • il servizio Telepass collegato al conto è stato revocato solo il 23 settembre 2022;

  • alcune spese sono state contabilizzate fino al 13 settembre 2022, prorogando i tempi di chiusura;

  • la penale dell’art. 126 septiesdecies TUB riguarda la portabilità dei conti di pagamento, non la semplice chiusura di un conto corrente con trasferimento del saldo.

La questione di coordinamento

Il Collegio di Milano rimette il ricorso al Collegio di Coordinamento per chiarire se la disciplina sulla portabilità (capo II-ter TUB) si applichi anche alla chiusura di un conto corrente bancario con contestuale trasferimento del saldo, e se il mancato rispetto del termine di dodici giorni comporti il pagamento della penale.

Il principio espresso

  1. Il conto corrente bancario è un «conto di pagamento» ai sensi dell’art. 126 decies TUB.

  2. La chiusura del conto con trasferimento del saldo è un «servizio di trasferimento» soggetto alla tempistica di dodici giorni lavorativi.

  3. Il termine decorre solo dalla ricezione, da parte della banca ricevente, dell’autorizzazione completa del cliente. Se il consumatore invia la richiesta direttamente alla banca d’origine, la procedura non si attiva correttamente e la penale non è dovuta.

Decisione sul merito

Poiché il cliente ha inviato la PEC alla banca cedente, senza coinvolgere la banca ricevente, il Collegio ritiene inapplicabile la penale dell’art. 126 septiesdecies TUB e respinge anche il risarcimento: manca la prova di un danno immediato e diretto.

Implicazioni pratiche

  • Procedura corretta: per attivare il trasferimento serve l’autorizzazione inoltrata alla banca di destinazione; diversamente, il termine di dodici giorni non decorre.

  • Penale condizionata: l’indennizzo automatico scatta solo se l’intermediario inadempiente è la banca ricevente dopo l’avvio regolare della procedura.

  • Prova del danno: senza documentare un pregiudizio concreto, non è possibile ottenere un risarcimento aggiuntivo.

Conclusione

La decisione n. 26 del 2 gennaio 2024 chiarisce che la penale per ritardo nel trasferimento del conto corrente è dovuta solo quando la richiesta parte dalla banca ricevente secondo la procedura PAD; altrimenti il cliente resta privo di tutela indennitaria.
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Link alla decisione completa:
https://www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni/2024/01/Dec-20240102-26.PDF